ANTHROJUSTICE
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Il fondamento costituzionale
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del riconoscimento della cultura nel processo

Le costituzioni democratiche che si fondano sul principio del pluralismo dei valori e delle scelte di vita non possono imporre ad un componente di un gruppo culturale minoritario i comportamenti seguiti dalla maggioranza salvo non entrino in contrasto con altri diritti fondamentali.
Nelle democrazie pluraliste, i principi costituzionali che sorreggono la valutazione da parte del giudice del fattore culturale sotteso alle dispute multiculturali sono i seguenti:
 
  • Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo
  • Principio personalista
  • Principio del giudice naturale
  • Principio di personalizzazione della pena e di rieducazione del condannato
  • Principio di offensività
  • Rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale
  • Diritto ad un processo equo
 
Tali principi sono richiamati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) come segue:
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Art. 2 della Costituzione Italiana
Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo
​
La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver configurato per diversi anni la cultura dell’imputato come mera consuetudine, nel 2018 l’ha riconosciuta come un diritto inviolabile che va bilanciato con gli altri diritti, così statuendo: “il diritto, pure inviolabile […] a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali” deve essere oggetto di “attento bilanciamento” con “i valori offesi e posti in pericolo dalla condotta” penalmente rilevante (Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, 29 gennaio 2018, n. 29613, caso di un padre albanese che bacia il figlio sui genitali per ragioni culturali).
 
Principio personalista
La Costituzione pone al centro la persona e i suoi diritti sia “come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”. Il gruppo culturale di appartenenza può qualificarsi come una delle “formazioni sociali” in cui avviene lo sviluppo della persona. Come tale, i comportamenti e le scelte di vita che maturano nel proprio gruppo culturale e sono condivise dall’individuo andrebbero tenute in considerazione dall’ordinamento.
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Art. 25 della Costituzione Italiana
 Principio del giudice naturale
Il principio del giudice naturale implica che quando la parte proviene da un’altra cultura, ha diritto ad un giudice che sia in grado di compiere un’ermeneutica del fatto come farebbe il giudice del luogo cui l’imputato appartiene. Quello del giudice naturale, infatti, è un principio creato durante la Rivoluzione francese per assicurare che il giudice che esaminava la controversia fosse il “giudice del borgo”, capace di capire il contesto in cui le parti operavano, e non più il giudice inviato da Parigi di nomina regia, totalmente avulso dalla realtà del luogo. Nelle società multiculturali, il principio costituzionale del giudice naturale è interpretato nel senso che al giudice italiano è richiesto uno sforzo interpretativo antropologico per poter inquadrare il comportamento posto in essere dalle parti senza cadere in equivoci dovuti al fatto di appartenere al sistema culturale italiano .
Art. 27 della Costituzione Italiana
 Principio di personalizzazione della pena e di rieducazione del condannato​
Anche in ambito penale può ricercarsi un fondamento circa il riconoscimento della cultura nel processo. I principi costituzionali di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, contenuti nell’art. 27 della Costituzione, rispettivamente nel primo e nel terzo comma, sono infatti in grado di giustificare la valorizzazione delle istanze culturali nel processo penale. Posti a fondamento della colpevolezza, ancorano la responsabilità penale ad un giudizio di rimproverabilità ampio volto ad accertare non solo la sussistenza del dolo e della colpa, ma anche di ulteriori elementi quali la conoscibilità della legge penale o l’eventuale sussistenza di altre cause di esclusione della colpevolezza (Corte Cost. n. 364/1988). Poiché nei reati culturalmente motivati tali elementi ben potrebbero essere influenzati dalle motivazioni culturali alla base dell’agire del reo, la valorizzazione nel processo di tali istanze rientrerebbe, dunque, a pieno titolo nel novero degli elementi valutabili ai sensi dei principi costituzionali richiamati e faciliterebbe l’individuazione dell’esatto impatto che la componente culturale ha avuto sul soggetto agente, incidendo sia sull’attribuzione della responsabilità penale che nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In questo modo la risposta punitiva statale sarebbe meglio dosata e l’intervento di rieducazione pienamente giustificato, non in contrasto con i diritti culturali riconosciuti come propri del reo.
ART. 25 C. 2 E 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
 PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ
Sempre in tema di reati culturalmente motivati anche il principio di offensività può giustificare il riconoscimento della cultura nel processo. Tale principio, seppure implicito e ricavato dagli interpreti nel combinato disposto degli articoli 25 comma 2 e 27 della Costituzione, sul piano interpretativo, opera come un vincolo per il giudice che è tenuto ad escludere la rilevanza penale delle condotte che, prima facie conformi al tipo, risultano nel concreto prive di profili lesivi dei beni giuridici tutelati dalle norme.
La valutazione della connotazione culturale potrebbe talvolta essere di ausilio per l’accertamento dei profili lesivi della condotta e delle interazioni con i differenti beni giuridici e interessi in gioco, conducendo ad un minor sacrificio dei diritti culturali nel caso in cui l’offensività in concreto sia ritenuta assente.
ART. 111 C. 6 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Obbligo di motivazione. La Costituzione italiana richiede di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali. Quando si controverte di cultura in un processo, la decisione può soddisfare tale obbligo illustrando l’indagine antropologica sottesa alla decisione. Il fatto di dire “è la cultura che ha mosso il soggetto a questo comportamento”, non può considerarsi in sé un requisito che soddisfa l’obbligo di motivazione. Per poter sottoporre all’opinione pubblica la validità del ragionamento del giudice, deve essere chiaro a quale tipo di comportamento ci si stia riferendo, che interessi la parte rivendica, che cosa di quel vastissimo universo che è un sistema culturale si sta prendendo in considerazione.
Art. 117 della Costituzione Italiana
 Rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale:
Dal 1966 i diritti culturali sono entrati a far parte del catalogo dei diritti umani, essendo stati riconosciuti dal Patto internazionale dei diritti civili e politici all’art. 27. L’Italia ha ratificato il Patto pur non avendo dato attuazione a questa disposizione con una legge. Dal 2001 (riforma del Titolo V costituzione) gli obblighi derivanti dal diritto internazionale sono fonti superiori alla legge e, pertanto, l’ordinamento vi si deve conformare.
Art. 6 c. 3 della Carta europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
 Diritto ad un processo equo
Il c. 3 dell’art. 6 CEDU prevede il diritto dell’accusato a “un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”. Così come l’imputato ha diritto a che la sua lingua venga tradotta, analogamente può avere accesso anche alla “traduzione” dei suoi comportamenti, azione che può essere compiuta immettendo nel processo la conoscenza antropologica relativa a quel comportamento culturale. La traduzione culturale è quindi assimilabile alla traduzione linguistica,[1] ed entrambe sono imprescindibili per rendere possibile la comunicazione su ciò di cui si controverte.


[1]Una chiara somiglianza accomuna gli obiettivi del traduttore e quelli dell'antropologo, poiché entrambi si svincolano dai loro segni di riferimento, linguistici o culturali che siano, per entrare in un sistema semiologico completamente diverso e “tradurlo”. Per poterlo fare, entrambi devono padroneggiare un sistema di simboli altro, e se il traduttore linguistico può entrare nell’altra realtà a partire da una conoscenza linguistica, l’antropologo deve entrare, nella maggior parte dei casi, dalla quotidianità per poter arrivare alla trasmissione intelligibile dell’altro, ossia deve introdursi nell’aspetto più sociale del linguaggio, a diretto contatto con i parlanti e con il sistema di simboli della cultura di sua appartenenza. Per approfondimenti sul tema della “traduzione culturale” dal punto di vista antropologico, si consiglia Geertz, C., 1973, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books e Malighetti, R., 1991, Il filosofo e il confessore. Antropologia ed ermeneutica in Clifford Geertz, Milano, Edizioni Unicopli.

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