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Genitorialità​

Approfondimenti giuridici
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​Genitorialità e società multiculturale

La genitorialità, intesa come quell’insieme di pratiche in cui si concretizza il rapporto educativo e affettivo tra genitori e figli, rientra sicuramente tra le forme di espressione dell’individuo nelle formazioni sociali, tra cui quella della famiglia (art. 2 Cost.), si ricollega, inoltre, a quel particolare dovere e diritto dei genitori al mantenimento e alla educazione della propria prole (art. 30 Cost.), attraverso cui si attua il processo di trasmissione di certi valori identitari tra generazioni, e infine, è anche inevitabilmente riconnessa ad un parallelo dovere dello Stato di supportare la cura dei minori e l’infanzia (art. 31 Cost).
In ragione di queste numerose implicazioni, spesso, la genitorialità diviene oggetto di valutazione e/o di osservazione da parte di operatori sociali e giudiziari: quando vi siano sospetti sulla sussistenza di condotte abusanti penalmente rilevanti, perpetrate dai genitori sui propri figli; quando sia necessario indagare sull’eventuale stato di abbandono di un minore, valutarne il conseguente affido extrafamiliare o l’adottabilità oppure supportare casi di “genitorialità fragile” attraverso interventi di sostegno alla relazione educativa e/o altri supporti di carattere sociale ed economico; in relazione all’accertamento dei requisiti per il ricongiungimento familiare.
Questa attività di valutazione è un’operazione particolarmente sfidante sia per i valutatori che per i soggetti valutati. L’esercizio della genitorialità è, infatti, soggetto a continui cambiamenti già all’interno di quei gruppi che appartengono ad una compagine socioculturale apparentemente unitaria. La difficoltà di elaborare modelli di riferimento e parametri di giudizio è destinata a crescere in maniera proporzionale all’evoluzione in senso multiculturale della società. Infatti, sempre più frequentemente, oggetto di indagine di queste valutazioni sono nuclei familiari “misti”, costituiti cioè da figure genitoriali provenienti da contesti culturali differenti, oppure famiglie interamente straniere, che, a seconda della propria storia di immigrazione, necessitano di assistenza su piani differenti e di cautele aggiuntive quando sottoposti a valutazione. Questi nuclei sono, infatti, spesso connotati da uno scontro tra le aspettative e i progetti di migliori condizioni di vita e le numerose difficoltà legate al percorso migratorio (difficoltà linguistiche, psicologiche e sociali, occupazionali ed economiche). Spesso i loro componenti possono avere sperimentato vissuti traumatici: essere stati vittime di tratta, di schiavitù; aver subito perdite di cari nel percorso migratorio. Non di rado il genitore migrante vive la frustrazione di non poter trasmettere i propri valori alla prole, a causa del nuovo contesto culturale in cui si trova, e vive una genitorialità in “esilio” (Crivellaro, 2021), lontano dal sostegno di reti amicali di comunità.
 


Alcuni equivoci culturali nella valutazione della genitorialità
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Alcuni contributi giuridici ma anche di esperti in psichiatria e psicoterapia, hanno a questo proposito evidenziato limiti e criticità della valutazione della genitorialità, soprattutto quando essa si interfaccia con la “variabile culturale”. I principali “errori diagnostici” o “equivoci culturali” (Long, 2015) possono essere osservati nei procedimenti che hanno ad oggetto l’accertamento dello stato di abbandono del minore da parte di genitori stranieri e l’eventuale avvio di procedure di affido o adozione. In questi contesti, infatti, spesso alcune forme di “genitorialità fragile”, per lo più dovute difficoltà del vissuto migratorio e/o alle conseguenti condizioni di marginalità patite all’arrivo nel paese ospitante, così come alcune prassi che sono invece propriamente riconducibili a schemi educativi del contesto culturale di provenienza, sono interpretati come elementi patologici o in generale come atteggiamenti di disinteresse verso il proprio ruolo di genitore. Alcuni esempi di tale equivoca “cattiva genitorialità” possono essere: l’affido temporaneo del proprio figlio a vicini di casa, per lo svolgimento dell’attività lavorativa e in mancanza di altra assistenza/rete sociale di supporto, spesso interpretato come scarso interesse alla cura del minore[1]; l’attenzione eccessiva rispetto alla cura del corpo e ai bisogni biologici della prole[2]; manifestazioni di affetto comuni nella cultura di origine individuate come ipotesi violenza sessuale su minori (si veda in questo Vademecum la voce Manifestazioni di affetto riguardanti i genitali dei bambini; Omaggio ai genitali del bambino . Tra gli altri elementi segnalati soprattutto da esperti in psichiatria e psicoterapia quali criticità nella valutazione del genitore straniero, vi sono inoltre: la focalizzazione dell’osservazione del genitore nel suo rapporto con gli operatori sociali piuttosto che nella relazione genitoriale[3]; la corrispondenza tra il soggetto valutatore della genitorialità (operatore che osserva in prima persone e relaziona i fatti) e di quello che eroga il servizio di supporto (operatore che attua il servizio) con conseguente clima di sospetto reciproco ed esito assai incerto della buona riuscita dell’intervento (Anostini e altri, 2021); la scarsa conoscenza da parte dei genitori migranti dei sistemi di tutela dell’infanzia istituzionali interni e la carenza di una corretta informazione preventiva in merito agli stessi dalle quali derivano malintesi e incomprensioni (Voli e altri, 2015), soprattutto nei casi in cui l’intervento giudiziario, la valutazione delle capacità genitoriali e la collocazione in comunità di protezione (percepite spesso come luoghi di detenzione)[4] conseguano a una richiesta di aiuto da parte dello stesso genitore (per mancanza di mezzi di sussistenza o per situazioni magari di violenza domestica); la strutturazione degli incontri tra i genitori stranieri e i propri figli in “spazi neutri”, i quali forniscono spesso, secondo questi studiosi, un’immagine distorta del rapporto genitoriale e non lo agevolano (Beneduce, 2014) a causa ad esempio dei loro tempi limitati e del divieto di utilizzare la propria lingua di origine nelle comunicazioni (ignorando l’importanza della lingua comune come momento di condivisione tra genitore e figlio); la patologizzazione e medicalizzazione di difficoltà legate a situazioni di marginalità o ad altre variabili sociali ed economiche e non propriamente alla cultura (Taliani, 2012); la “brutalizzazione” della descrizione dei comportamenti dei genitori stranieri[5].
Alcune soluzioni
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È probabile che, come già segnalato da molti studiosi in ambito giuridico e psicologico/psichiatrico, lo schema di risoluzione degli equivoci culturali riscontrati si debba arricchire di metodologie interdisciplinari (antropologia, psicologia transculturale ed etnopsichiatria[6]) staccarsi dalla oggettivizzazione ad ogni costo (Beneduce, 2014) e dalla medicalizzazione, orientarsi verso strumenti di indagine capaci di far dialogare prassi genitoriali, cultura, vissuto migratorio e eventuali condizioni di marginalizzazione.
Prospettive di analisi della genitorialità più transculturali possono, inoltre, essere riscontrate anche nel quadro giurisprudenziale interno ed europeo. In alcune pronunce in cui la Cassazione ha disposto il riesame dello stato di abbandono e di adottabilità di alcuni minori stranieri si ribadiscono alcuni punti essenziali tutti orientati al miglior interesse del minore, al rispetto della sua vita familiare privata (art. 8 CEDU) e alla sua permanenza presso la famiglia di origine (L. 184/1983 art. 1), tra questi: la necessità di un ruolo proattivo dei servizi sociali nel supporto di forme di genitorialità fragile[7]; l’urgenza che l’accertamento dello stato di abbandono del minore sia improntato ai criteri di attualità e concretezza, ricondotto ad una “persistenza” dello stesso piuttosto che a una “preesistenza”, con necessaria valorizzazione delle manifestazioni di volontà dei genitori rispetto al recupero del rapporto con il minore; l’impossibilità di dichiarare il minore abbandonato in ragione di condizioni di emarginazione socio-economica, di cause di forza maggiore o comunque non imputabili ai genitori, né in base all’esclusiva sussistenza di alcuni atteggiamenti/comportamenti patologici [8]; la centralità del fattore tempo (ad esempio una certa tempestività nel disporre l’audizione del genitore durante il procedimento, nell’avvio degli interventi di sostegno alla relazione genitoriale e nel monitoraggio efficiente dell’andamento degli stessi) soprattutto nei casi in cui nelle more del procedimento sia disposto l’allontanamento tra minori stranieri e genitori e il loro rapporto sia strutturato solo mediante incontri in luoghi neutri[9]. Inoltre, si ribadisce come la valutazione sullo stato di abbandono/adottabilità non possa basarsi su una comparazione tra le condizioni della famiglia affidataria, magari di nazionalità italiana, e quella di origine del minore straniero, ma debba piuttosto fondarsi sulla prognosi della vita futura del minore nella propria famiglia, sui possibili interventi e supporti, andando oltre il modello culturale genitoriale del paese ospitante[10].
Sempre in tema di genitorialità e variabile culturale, la giurisprudenza della Corte Edu, proprio in occasione di alcune pronunce di condanna al risarcimento del danno inflitte all’Italia per violazione del diritto alla vita privata e familiare di minori stranieri allontanati dalle proprie famiglie, ha stabilito la necessità di una tutela rinforzata della relazione genitoriale in tali contesti (Todorova c. Italia, sez. II, 13 gennaio 2009), di un’assistenza sociale mirata (Zhou c. Italia, sez. II, 21 gennaio 2014), della necessità di informare in modo chiaro il genitore straniero in ordine ai suoi diritti sostanziali e processuali (Todorova c. Italia, cit.), sui tipi di sussidi per esso disponibili per superare le difficoltà economiche (Akinnibosun c. Italia, sez. IV, 16 luglio 2015), che l’allontanamento sia disposto solo in casi eccezionali e che in caso di incontri in spazio neutro sia comunque garantito un certo grado di intimità tra genitori e figli (Zhou, Todorova cit.).
Il peso della variabile culturale nella valutazione delle competenze genitoriali non è affrontabile mediante la costruzione di un ethnic cookbook (Beneduce, 2014) delle pratiche genitoriali che categorizzi i comportamenti di ciascuna cultura quanto, invece attraverso un occhio di analisi transculturale che tenga conto delle variabili che si innestano nel percorso genitoriale.

note
1] In Europa solo Germania e Svezia hanno adottato una legislazione in tema di circoncisione rituale maschile. In Germania la circoncisione per motivi culturali è disciplinata nell’art. 1631 BGB. Se effettuata nei primi 6 mesi di vita la pratica può essere eseguita non solo da medici, ma anche da soggetti a ciò incaricati dalla comunità religiosa e dotati di competenza in materia. La problematica viene ricondotta dalla disciplina tedesca al diritto civile, tra le potestà comprese nell’esercizio della responsabilità genitoriale e nello specifico, nel diritto e dovere di cura e tutela dei genitori nei confronti dei minori. In Svezia la circoncisione maschile è disciplinata dalla legge n. 499 del 2001 e prescrive che la stessa possa essere effettuata a scopo rituale sui minori entro i due mesi di vita, da un medico o da altro soggetto autorizzato dal ministro della Salute, in presenza di un medico o di un anestesista. Al di fuori di questa ipotesi deve essere sempre eseguita da un medico. (Garetti, 2017).

[2] Comitato nazionale bioetico, 1998.

[3] Cass. Pen. sez. VI - 22/06/2011, n. 43646.

[4] La circoncisione ebraica non è effettuata da medici ma da particolari ministri di culto, i Mohalim, dotati di competenze professionali accertate da enti accreditati nella comunità ebraica e per i quali è previsto, ad oggi, un apposito albo. La condotta esercitata dal Mohel, così come quella dei genitori che richiedono l’esecuzione dell’intervento sul minore, non potrebbe mai integrare, secondo la giurisprudenza in esame, il reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art 348 c.p. e sarebbe giustificata, così come avviene per l’atto oggettivamente lesivo, dall’esercizio di un diritto di libertà religiosa (art. 51. c.p) e dalla disciplina sul consenso (art. 50 c.p.).

[5] Il caso di specie riguardava una madre nigeriana che aveva sottoposto il proprio figlio neonato ad un intervento di circoncisione, rivolgendosi ad un soggetto privo di competenze medico-professionali e acconsentendo a che l’intervento avvenisse in un contesto domestico. Il minore ha poi subito delle emorragie in seguito all’intervento che hanno portato la madre a rivolgersi alle strutture sanitarie apposite per limitare i danni delle conseguenze post operatorie. La Corte di legittimità ha riconosciuto, a differenza di quanto avvenuto nelle corti di merito, la non punibilità per ignorantia legis, ai sensi dell’art. 5 c.p., ravvisando la scusabilità della non conoscenza della legge penale in ragione della provenienza etnica e della non integrazione in Italia della madre nigeriana.

[6] In Italia il kirpan, il coltello rituale dei Sikh, è stato vietato perché considerato una violazione della sicurezza, anche se nessun Sikh ha mai usato il kirpan per colpire qualcuno (vedi Kirpan in questo Vademecum). Baciare i genitali di un bambino per motivi culturali è considerato lesivo della libertà sessuale del bambino, anche se non è dimostrato alcun danno quando la pratica è compiuta come gesto di affetto senza intenti pedofili (vedi Manifestazioni di affetto sui genitali dei bambini in questo Vademecum).

[7] Cass. Pen. III Sez.  del  29/01/2018 n. 29613.

[8] È cio che emerge sulla base dei dati antropologici raccolti nella scheda dedicata alla pratica ad esempio in riferimento ad alcuni gruppi cristiani provenienti dall’Africa subsahariana.

[9] Nella comunità islamica, le procedure di circoncisione non sono assistite da un sistema organizzativo e di censimento come nel sistema ebraico. In Germania e in Svezia, si cerca di risolvere questo problema in tal modo: pur prevedendo forme di controllo sui circoncisi, si permette che la pratica venga effettuata anche al di fuori delle strutture sanitarie e dai ministri del culto, a condizione che siano competenti e che l'intervento venga effettuato nei primi mesi di vita.

[10] Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Relazione sulle problematiche connesse alla pratica della circoncisione rituale dei minori, approvata nella seduta pomeridiana del 7 luglio 2021, relatrice: Paola Boldrini.

[11] La Commissione parlamentare italiana per l'infanzia e l'adolescenza, nella richiamata Relazione sulle problematiche connesse alla pratica della circoncisione rituale dei minori, adottata nella seduta pomeridiana del 7 luglio 2021, (relatrice: Paola Boldrini) non condanna la circoncisione maschile in sé, ma si preoccupa piuttosto di promuovere una circoncisione sicura sotto controllo medico. La Relazione ha evidenziato che in Italia solo in Toscana e nelle Marche i costi della circoncisione sono interamente coperti dal SSR (Servizio sanitario pubblico). In Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Molise, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Trentino e Valle d'Aosta non è possibile effettuare la circoncisione nelle strutture pubbliche (tranne in alcuni casi con l'escamotage della fimosi, a tal proposito si veda Cass. Pen. sez. V - 18/06/2015, n. 35026). In Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Sicilia è possibile eseguire la circoncisione rituale con ricovero ospedaliero e se coperti da assicurazione.

[12] Ibidem, nota 42.

[13] Risoluzione 1952(2013), adottata dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in data 1.10.2013, intitolata Children’s Rights to Physical Identity.
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