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Lutto, Sepoltura, Culto dei morti

Approfondimenti giuridici

Un solo valore tante pratiche

Le pratiche e i comportamenti legati al momento del lutto, alla sepoltura e in generale riguardanti il trattamento di un corpo dopo la morte e il culto dei morti lungo tutto l’arco della vita dei loro cari viventi possono essere le più varie, ma si riconducono, universalmente tutte alla medesima componente valoriale: il sentimento di venerazione e cura nei confronti dei defunti, ancor di più se appartenenti alla propria sfera affettiva. Questo sentimento si ricollega a una duplice urgenza nella maggior parte delle credenze: quella di accompagnare i propri cari verso esistenze ultraterrene, variamente intese (vita eterna, reincarnazione, ricongiungimento con la terra e/o con la natura etc.); quella di agevolare il distacco tra il defunto e i soggetti legati ad esso che sono rimasti in vita. Esso può riscontrarsi in qualsiasi forma di cultura e in qualsiasi epoca, anche se con modalità e significati estremamente differenti, si manifesta individualmente, ma anche collettivamente, e viene meno di solito, solo in quelle situazioni in cui l’essere umano pare smarrire la sua stessa essenza di umanità (si pensi ad esempio agli stermini di massa o alle guerre).
In altri termini queste pratiche assumono nella vita degli individui delle dimensioni esistenziali e profonde, e conseguentemente, anche le controversie che in relazione alle stesse possono sorgere.
Nonostante la riconducibilità ad un'unica componente valoriale, queste pratiche, soprattutto se facenti riferimento a culture diverse da quella maggioritaria, sono particolarmente suscettibili di entrare in conflitto con le varie norme che i differenti ordinamenti giuridici predispongono per rendere la gestione del lutto compatibile con gli interessi della collettività, in primo luogo con quello della salute[1].



Giurisprudenza USA e Australia

L’attenzione della dottrina e della giurisprudenza per queste tematiche e per le possibili implicazioni multiculturali che da esse possono derivare, è sicuramente molto più marcata in quei contesti in cui la convivenza tra differenti culture ha una storia più risalente.
Se si prendono ad esempio alcune pronunce statunitensi e australiane è possibile comprendere alcune delle problematiche che la variabilità dei rituali funebri o delle modalità di vivere il lutto possono determinare a livello giuridico in una società multiculturale. Tra quelle di maggiore rilevanza alcuni studiosi (Renteln, 2004; Goodchild, 2021) individuano ad esempio: l’opposizione dei parenti del defunto all’esame autoptico che per alcune culture e religioni è una forma di corruzione e offesa del corpo, in grado in alcuni casi, di ostacolarne l’accesso nell’aldilà[2]; negligenze in merito alla trattazione del corpo poste in essere da strutture sanitarie o da imprese funerarie che impediscono di realizzare a pieno rituali e/o veglie funebri, coerentemente alle proprie consuetudini culturali e religiose, creando ulteriore sofferenza nei parenti del defunto[3]; differenti modalità di affrontare il lutto nella cultura di provenienza, interpretate in giudizio come forme di inidoneità a prendersi cura di figli e/o nipoti[4] . In altri casi le controversie riguardano, invece, conflitti che sorgono in seno ai medesimi gruppi familiari, spesso anche omogenei dal punto di vista culturale, rispetto alla scelta dei luoghi di sepoltura e/o in ordine a modalità più tradizionali, tipiche della propria comunità di appartenenza o più “moderne” e omologate ai rituali in uso alla società maggioritaria[5].
In alcune di queste controversie spesso i familiari dei defunti chiedono ai giudici di accordare un risarcimento del danno per le sofferenze patite, come nel caso delle opposizioni e contestazioni agli esami autoptici, soprattutto se effettuati senza consenso, o dei trattamenti non adeguati sul corpo dei defunti. In altre controversie, invece, è richiesto l’intervento giurisdizionale per decretare luoghi e modalità di sepoltura. Nelle pronunce australiane, ad esempio, il giudice è chiamato a effettuare un vero e proprio bilanciamento tra differenti interessi convolti: le eventuali istanze culturali avanzate da alcuni familiari del defunto, la probabile volontà di quest’ultimo soprattutto in assenza di disposizioni testamentarie, i desideri e la sensibilità dei soggetti ad esso più legati affettivamente (figli, coniuge, coniuge di fatto).
In alcuni contesti, inoltre, il tema del culto dei morti e dell’importanza del legame con i propri antenati si è intrecciato con quello dei diritti fondamentali delle popolazioni native colonizzate. Negli USA, ad esempio, per tantissimi anni, siti funerari, tombe, resti umani, corredi funerari e oggetti sacri legati al culto dei morti appartenenti alle popolazioni indigene, sono stati smantellati e depredati, per finalità commerciali, per la realizzazione di zone urbane e residenziali[6], acquisiti da istituti di cultura anche governativi per divenire oggetto di ricerca scientifica[7] ed esposizione o arricchire le collezioni possedute, sanza alcun coinvolgimento o consenso dei discendenti diretti o delle tribù di appartenenza. Di fatto a questi sepolcri e defunti è stata negata quella dignità e rispetto di norma presenti nei confronti di defunti e sepolcri di altre popolazioni.   
Era divenuto evidente che le norme già esistenti sul rispetto della dignità dei defunti non permettevano di arginare questa situazione. Secondo alcuni queste prassi violavano principi costituzionali: quello egalitario (equal protection statuito nel 14° e 15° emendamento della Costituzione americana, violato poiché si creavano forti discriminazioni nella tutela dei sepolcri e resti umani dei nativi); il diritto alla libertà religiosa (statuito nel 1° emendamento). Così nel 1990, anche grazie ai movimenti per i diritti dei Nativi americani, il governo federale decise di intervenire con un atto apposito, il Native American Graves Protection Act (NAGPRA), emanato il 16 novembre.
Italia
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Soprattutto in paesi in cui il fenomeno dell’immigrazione è relativamente recente invece, come l’Italia, le riflessioni dottrinali e giurisprudenziali su queste tematiche sono molte di meno. Il soggetto di altra cultura è percepito come un soggetto in continuo movimento (Gusman, 2010), per questo il momento della sua morte è un fenomeno secondario che riguarda poco la società maggioritaria. Talvolta è l’immigrato stesso a esprimere la volontà di tornare in patria dopo la morte. L’impossibilità di poter realizzare certi rituali nel paese ospitante, la limitata presenza di cimiteri per stranieri e, in generale, la diffidenza da parte della comunità ospitante verso le proprie tradizioni legate al culto dei morti è un elemento che accentua spesso il senso di esclusione.
Certo è che anche nell’ordinamento italiano, in astratto, potrebbero verificarsi conflitti relativi a tali pratiche. Alcuni rituali funebri potrebbero essere equivocati nel nostro ordinamento come veri e propri atti offensivi, violando ad esempio le norme che nel codice penale sono poste a tutela del sentimento della pietà per i defunti (artt. 407 e ss.). Oppure, altre controversie potrebbero sorgere se, per ragioni culturali o religiose, non si rispettassero le norme previste nel regolamento di polizia mortuaria o in altre disposizioni di natura igienico-sanitaria previste per il trattamento del corpo dopo la morte[1]. Tuttavia, non sembra trattarsi di casistiche frequenti e questo è dovuto in parte anche alla grande capacità delle minoranze di “negoziare le proprie ritualità” (Gusman, 2010) e renderle compatibili con le disposizioni della società ospitante.
È bene evidenziare che, quando la giurisprudenza italiana si è occupata di problematiche legate alla gestione del lutto, del corpo dopo la morte e soprattutto di eventuali sofferenze provate dai parenti del defunto per negligenze e altri comportamenti irrispettosi posti in essere dai vari operatori coinvolti, anche se non con riferimento all’argomento culturale, ha ricondotto alcune di queste situazioni a diritti costituzionalmente garantiti e talvolta suscettibili, in caso di loro lesione, di essere risarcite nella forma del danno non patrimoniale[2]. Significativa a questo proposito è la distinzione, talvolta riportata in giurisprudenza, tra diritti di sepolcro primario, quale quelli spettanti ad ogni soggetto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro - un vero e proprio manufatto funerario, (loculi cimiteriali, cappelle e sepolcri familiari), di solito dato in concessione dall’amministrazione ai privati, per un dato periodo di tempo - consistenti in forme di potere sulla cosa e facenti riferimento a una specifica e complessa disciplina privatistica (Ramuschi, 2019), e i diritti di sepolcro secondario, di natura personalissima e intrasmissibile, spettanti ai congiunti della persona giacente in un sepolcro. Secondo questa interpretazione giurisprudenziale questi diritti, poliedrici, constano della possibilità di accedere al sepolcro, di opporsi a ogni trasformazione che rechi un pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie, dell’interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto e vengono individuati come vera e propria esplicazione di un diritto alla personalità essendo il culto dei defunti una “parte fondamentale della vita di ciascuno” e in quanto tale un “momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l’art. 2 della Cost.”, unitamente all’art. 19 Cost. sulla libertà religiosa[3].
Nell’affermare che “l'interesse al culto dei defunti non è leso soltanto dalla distruzione o dispersione del cadavere, ma altresì dalla imposizione di forme di culto che non sono previamente accettate dai parenti del defunto” e nel ricondurre tali aspetti di spiritualità a forme di manifestazione della personalità e della libertà religiosa, la Cassazione apre la strada per attribuire rilevanza a tutte le tematiche legate al culto dei morti, così impattanti sull’esistenza degli individui, offrendo una prospettiva che potrebbe essere potenzialmente estesa anche alle controversie in tema di lutto che abbiano però delle connotazioni multiculturali.
Note


[1] Si pensi appunto alle norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria nell’ordinamento italiano (d.p.r 285/1990) o alle precise disposizioni in tema di cremazione e dispersione delle ceneri (L. 130/2001).

[2] Alcuni esempi dalla giurisprudenza statunitense: la pronuncia Albareti v. Hirsch (1993) era inerente al caso di un musulmano che fu ucciso a Manhattan, in occasione di una rapina nel negozio in cui lavorava e su cui fu eseguita l’autopsia nonostante l’opposizione dei propri parenti; la pronuncia You Vang Yang v. Sturner (1990) riguardava invece un giovane di etnia Hmong, Neng Yang, residente in Rhode Island, che era deceduto in ospedale per cause sconosciute e su cui i medici avevano praticato l’autopsia per accertarsi che non si trattasse di una patologia contagiosa, senza ottenere il consenso dei familiari che culturalmente non la accettavano; la pronuncia Montgomery v. County of Clinton (1990, 1991) riguardava un giovanissimo di religione ebraica, Sannie Montgomery, morto in una sparatoria durante un inseguimento da parte della polizia, in Michigan, e sul quale venne praticata l’autopsia senza informare della procedura la madre di quest’ultimo. Per un approfondimento circa queste pronunce si veda Renteln (2004) nelle pp. 160 -167, in cui si evidenzia come per alcune culture, tra cui anche quella musulmana, ebraica, anche se con alcune aperture recenti, o per alcuni gruppi messicani o di etnia Hmong, l’autopsia è una forma di corruzione del corpo che in alcuni casi impedisce addirittura all’anima del defunto di accedere alla vita eterna dopo la morte, può condurlo a una dannazione perpetua e anche determinare ripercussioni sulla vita dei parenti rimasti in vita.

[3] È ciò che si verificò, ad esempio, nel caso statunitense Lott v. State and Tuminelli v. State (1962), in cui gli operatori sanitari scambiarono nella camera mortuaria i corpi di due donne, decedute nel medesimo ospedale a distanza di pochissimo tempo - Rose Lott, cattolica, Mary Tuminelli, ebrea ortodossa – e ciascuna di esse fu preparata per il rituale opposto al proprio credo (Renteln 2004, pp. 171 e 172); il caso Doersching v. State Funeral Directors Board (1987), invece, occorso in Messico, riguardava un’impresa funebre la quale non aveva realizzato correttamente l’imbalsamazione del corpo di un defunto impedendo in questo modo il regolare svolgimento della veglia da parte della famiglia messicana (Renteln, 2004, nelle pp. 172 e 173).

[4] È il caso in cui i servizi sociali avevano ritenuto una nonna di origine greca non idonea all’affidamento del proprio nipote, orfano di padre e abbandonato dalla propria madre, in quanto la nonna appariva troppo perseverante nel lutto del proprio figlio (teneva molte foto del defunto in casa, circondate da lumicini, vestiva di nero). La decisione (In the Matter of Peter L. Jr., Christina L., v. James Krauskopf, as a Commissioner of Social Servcice, 1983) fu confermata in primo grado, ma poi ribaltata dalla Corte Suprema dello Stato di New York che riconducendo l’atteggiamento della nonna al patrimonio culturale suo e del minore l’aveva ritenuta idonea. Per un approfondimento si veda Ruggiu (2012, p. 39 ss).

[5] Ad esempio, nel caso australiano Kitchener v Magistrate Thomas (2019), occorso nel New South Wales, in seguito alla morte di un uomo di cultura aborigena si era creato un conflitto tra il padre di quest’ultimo, che voleva che il figlio fosse sepolto nel villaggio di origine, come previsto dalle norme consuetudinarie del gruppo di appartenenza, e la moglie di fatto del defunto che, invece, non apparteneva alla comunità aborigena e chiedeva che il marito fosse sepolto vicino al proprio luogo di residenza di modo che i figli della coppia potessero andare a visitarlo di frequente. La pronuncia Frail v Shorey (2021), sempre nel New South Wales, ha riguardato la sepoltura di due bambini, morti in un incidente stradale. Entrambi i genitori erano aborigeni, ma appartenenti a due comunità diverse ed erano separati. La madre chiedeva che i bambini fossero sepolti nel villaggio in cui erano cresciuti e dove la stessa risiedeva, secondo la cerimonia tradizionale aborigena. Il padre, invece, chiedeva che gli stessi fossero cremati e le ceneri divise tra i due genitori. La prima sosteneva che la cremazione non fosse ammessa nella propria cultura di origine e ha fornito in giudizio prove culturali in merito. Il secondo, invece, sosteneva che fosse ammessa. Nel primo caso il giudice ha valorizzato la volontà del coniuge superstite rispetto alle istanze culturali avanzate dal padre del defunto, pur precisando che riteneva valide entrambe le istanze. Nel secondo caso invece sono state salvaguardate maggiormente le istanze culturali avanzate dalla madre dei minori, ritenendo che le prove avanzate da parte della stessa fossero più attendibili soprattutto in relazione all’opposizione da parte della comunità di appartenenza della madre alla cremazione. I due casi sono trattati in Goodchild, Kelly (2021).

[6] A questo proposito è emblematico il caso Wana the Bear v. Community Construction (1982), trattato dalla  California Courts of Appeal. In questo caso circa 200 tombe di individui appartenenti alla tribù californiana dei Miwok, furono demolite per la costruzione di un’area residenziale in Stockton, California. Un discendente della tribù, Wana the Bear, aveva provato ad opporsi al proseguo dei lavori, chiarendo come si trattasse di un’area cimiteriale protetta dalla legge. Nonostante ciò, la California Courts of Appeal decise a favore dell’impresa edile assumendo che quel luogo non poteva essere considerato come cimitero, essendone decaduto l’uso e la funzione da tempo. Caso descritto in https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/3d/128/536.html .

[7] A volte, si sono fatti studi per dimostrare la presunta “inferiorità” delle popolazioni indigene oppure si è alimentato il mercato illegale degli artefatti indigeni. Per un approfondimento sul tema si vedano Trope, J. F., and Walter R. Echo-Hawk, (1992) Nafziger (2009); Kuprecht (2012).

[8] La prova del legame tra i resti, i corredi funerari e le tribù è improntata sul concetto di “cultural affiliation”, che può essere dimostrata non solo tramite esami scientifici, storici, archeologici e antropologici, ma anche tramite le tradizioni orali delle tribù (Kuprecht 2012).

[9] Consultabile in_ https://www.federalregister.gov/documents/2023/12/13/2023-27040/native-american-graves-protection-and-repatriation-act-systematic-processes-for-disposition-or

[10] In Kuprecht (2012), è citato il rapporto redatto dall’United States Government Accountability Office (U.S. GAO, Report to Congressional Requesters) del 2010, che riporta che almeno 209.626 oggetti sacri sono stati ritenuti collegati con i nativi da parte degli istituti chiamati all’inventario.

[11] Si pensi, ad esempio, alle norme che impongono di attendere un determinato periodo di tempo prima della sepoltura del corpo, la quale invece in alcune culture deve avvenire il prima possibile, o ad altre prescrizioni poste prevalentemente a tutela della salute dei parenti del defunto e della collettività in genere.

[12] È quanto avviene nella pronuncia Cass. Civ., sez. III - 10/01/2023, n. 370, che riguarda la cremazione di un defunto dopo il ventennio di concessione, effettuata per errore dall’amministrazione competente, nella convinzione che i congiunti del suddetto fossero irreperibili. La non espressione del consenso da parte dei congiunti in merito alla cremazione o alla nuova inumazione, era derivata, invece, da una mancata ricezione dell’avviso inviato dalle autorità competenti all’indirizzo errato. Viene così concesso ai familiari del defunto un risarcimento per danno non patrimoniale in quanto gli stessi avrebbero voluto procedere a una nuova inumazione e non alla cremazione.

[13] In Cass. Civ., sez. III - 10/01/2023, n. 370 cit. ci si riferisce alla “tutela del sentimento del parente verso il defunto” e in merito ai diritti secondari di sepolcro è specificato che: “i diritti secondari di sepolcro hanno a contenuto sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni.”

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