ANTHROJUSTICE
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Kirpan

​(coltello rituale dei Sikh)​

approfondimenti giuridici

Il kirpan, inteso dai Sikh come simbolo di saggezza e difesa delle forze della luce, della pace e della giustizia è stato più volte protagonista del dibattito giuridico italiano perché configurandosi materialmente come un coltello, seppure simbolico e rituale, si è spesso posto in contrasto con la normativa che in Italia disciplina il porto di armi e di oggetti offensivi in pubblico.
In un primo tempo si è sviluppata una certa apertura, simile a quella verificatasi in altri stati occidentali[1] ,per lo più a opera di una parte della giurisprudenza di merito[2] che riconosceva l’inoffensività del pugnale rituale e la sua inidoneità ad essere utilizzato come strumento offensivo, proprio in ragione della sua valenza benefica nella religione di provenienza. In ragione di questi motivi si riscontrava la sussistenza del giustificato motivo, richiamato dalla stessa normativa in materia di porto di oggetti offensivi, e grazie ad esso, si riteneva lecito indossarlo in luoghi pubblici, essendo un elemento fondamentale per la religione dei Sikh.
Successivamente però queste posizioni non sono state confermate dalla giurisprudenza di legittimità che si è invece espressa in maniera del tutto contraria e ha punito il porto del kirpan in pubblico.
In queste pronunce ai Sikh viene sempre contestata l’incompatibilità di condurre con sé nei luoghi pubblici il pugnale rituale, per contrasto con l’art. 4, comma II, della legge n. 110 del 1975[3]. Il motivo religioso, avanzato dai Sikh, sopposti al procedimento, non viene considerato dalla Cassazione come un giustificato motivo. Le caratteristiche del pugnale rituale lo rendono comunque un’arma impropria e in quanto tale incapace di rispondere a quelle “particolari esigenze che inducono a portare l'arma fuori dell'abitazione”, le quali, secondo la Cassazione avrebbero dovuto corrispondere a regole comportamentali comunque lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (Cass. Pen., sez. I - 24/02/2016, n. 25163, Cass. Pen., sez. I - 01/03/2016, n. 24739). Tutti elementi questi che non si assumevano essere integrati dalla mera giustificazione religiosa. ​Il discorso sul kirpan si assesta poi in una pronuncia del 2017 (Cass. Pen. sez. I - 31/03/2017, n. 24084), particolarmente discussa in dottrina[4]. Questa decisione oltre a non riconoscere il motivo religioso come giustificante rispetto alla violazione della norma richiamata, approfondisce il discorso sul piano dei valori, solamente citato dalle precedenti pronunce, ribadendo il contrasto nel caso di specie, tra la libertà religiosa e la tutela della sicurezza pubblica e della pacifica convivenza, nonché la conseguente prevalenza di queste ultime sulla prima e la necessità che i soggetti stranieri si conformino ai valori della cultura ospitante.


Il caso del kirpan fa in realtà emergere questioni più complesse: nel bilanciamento sono coinvolte insieme alla libertà religiosa, anche il principio di laicità dello stato (Corte Cost. 203/1989), che presupporrebbe un intervento statale in grado di ricomporre la diatriba tra pratica culturale e norme giuridiche, insieme alla tutela del pluralismo e dei diritti identitari garantita dall’art. 2 della Cost; l’ordine pubblico, la sicurezza o la pacifica convivenza non sono tutelati nella Costituzione come valori primari o “tiranni”, hanno una connotazione molto discrezionale che spesso la giurisprudenza costituzionale ha cercato di arginare e ancorare sempre allo strumento legislativo[5]; anche il principio di proporzionalità dei limiti imponibili alla libertà religiosa avrebbe un ruolo nella vicenda, per il fatto che nel caso di specie questa soccombe sotto la scure di una norma contravvenzionale, che prevede pene particolarmente gravi[6] e richiama genericamente il concetto di giustificato motivo, offrendo una larga discrezionalità all’interprete. La discrezionalità è tale che gli stessi criteri che la giurisprudenza utilizza in tutte queste pronunce per affermare la non sussistenza delle particolari esigenze a portare l’arma fuori dall’abitazione, potrebbero essere utilizzati per ammettere invece il porto del kirpan, soprattutto se valutati in una prospettiva più antropologica[7].
In questo dibattito un punto di favore è sicuramente da assegnare alla comunità Sikh italiana che piuttosto che esacerbare il conflitto ha recentemente cercato di adeguare le proprie tradizioni alla cultura giuridica italiana, proponendo ai propri fedeli l’utilizzo di un modello di kirpan conforme alla normativa italiana in materia di porto di oggetti offensivi. Questo adeguamento si evince in un parere del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. I - 29/10/2021, n. 1685) sul riconoscimento di personalità giuridica di un’associazione Sikh, nel quale si parla appunto di uno specifico modello di pugnale rituale, approvato come non offensivo dal Banco Nazionale di Prova[8] (atto prot. n. 525 del 16 dicembre 2016) e anche nello statuto dell’Unione Sikh Italia che nel proprio preambolo, individua il “Kirpan” come la “replica inoffensiva e coerente con le disposizioni italiane di un oggetto rituale, simulacro di pugnale e simbolo di rispetto e integrità morale, con dimensioni atte a renderlo non idoneo a recare offesa alla persona”. ​
note

[1] Nella sentenza Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 S.C.R. 256, 2006 SCC 6, la Corte Suprema del Canada si è occupata della possibilità di portare a scuola il kirpan, ammettendola.

[2] Tribunale Cremona, 19/02/2009, n. 15; Tribunale di Piacenza del 24/11/2014.

[3] Legge n. 110/1975; art. 4. “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”. Comma II: “Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona”.

[4] Come ribadito anche nella pronuncia costituzionale che la Cassazione in questo specifico caso richiama ad avvalorare la forza preminente dei valori di ordine pubblico e sicurezza, la n. 63/2016, inerente a problematiche di edilizia religiosa. In questa pronuncia si stabilisce che la libertà di culto può essere limitata in ragione dell’ordine pubblico e della sicurezza ma attraverso lo strumento legislativo statale e non quello regionale.

[5] Morelli, 2017; Nico, 2017; Introvigne, 2017.

[6] Con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 la pena originariamente prevista per la violazione dell’art. 4, comma 2, corrispondente all'arresto da un mese a un anno e all'ammenda da euro 51 a euro 206, è stata aggravata nell’arresto da sei mesi a due anni e nell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

[7] Ad esempio: per “regole comportamentali lecite” si potrebbe intendere la stessa libertà di culto, ammessa in costituzione dagli artt. 8; 19; dallo stesso art. 2.; la natura e la funzione dell’oggetto si identificherebbero nel significato simbolico di schierarsi dalla parte dei più deboli e della giustizia, non in un senso di lotta armata, ma più etica, come una promessa di fede; le modalità di verificazione del fatto così come le circostanze di luogo, come evinto dalle pronunce trattate, non riguardano mai episodi di scontro o di minaccia ma Sikh che svolgono le proprie attività quotidiane; le condizioni soggettive del portatore potrebbero far riferimento oltre che all’appartenenza religiosa, al livello di inclusione del soggetto nella comunità ospitante.

[8] Istituto che si occupa di valutare le caratteristiche e la rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge e può essere considerato "l'ufficio anagrafe" di tutte le armi prodotte in Italia e buona parte di quelle importate, fonte https://www.bancoprova.it/it/banco_nazionale_di_prova-armi_da_fuoco-portatili-munizioni_commerciali/

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