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Scarificazioni

Approfondimenti giuridici

Non risultano casi giurisprudenziali in Italia, anche se, con l’aumento dei flussi migratori dovuti anche al cambiamento climatico, potrebbero verificarsi casi di minori che arrivano con le scarificazioni o di famiglie che le praticano sui figli in Italia.
Nella giurisprudenza comparata si segnala un noto caso occorso in Inghilterra nel 1974 (R. v. Adesanya) concernente una madre nigeriana del gruppo Yoruba, emigrata in Inghilterra e processata per alcune lesioni che aveva procurato ai due figli di 9 e 14 anni, effettuando dei segni rituali con un coltellino sul viso degli stessi, al fine di realizzare un rituale di ingresso nella comunità di appartenenza. La decisione del giudice in questo caso attua una logica di clemenza, rispetto alla donna, disponendo la sospensione dell’intera pena, ma altresì è ispirata a una logica assimilazionista: per il giudice, infatti, la donna è giustificata solo perché arrivata da poco tempo in Inghilterra e non a conoscenza di molte delle leggi inglesi, la sua non punibilità è solo un’eccezione. La pronuncia è un vero e proprio monito per tutti i migranti[1], i quali sono tenuti ad adeguarsi alle leggi dello stato ospitante. Il riconoscimento della diversità culturale è temporaneo, non fa leva sul significato valoriale dei segni rituali per i diretti interessati, sul consenso e la condivisione della pratica da parte dei minori, che si erano mostrati orgogliosi rispetto al rituale. Nella pronuncia il giudice ribadisce che la legge (inglese) deve essere rispettata e non potrà essere in futuro ulteriormente messa in discussione. Guardando all’ordinamento giuridico italiano, nello specifico, si potrebbero di certo individuare leggi, della stessa portata di quelle indicate dal giudice inglese, in grado cioè di incriminare astrattamente la pratica: la disciplina sulla tutela dell’integrità fisica prevista dall’art. 5 c.c. non ammette modificazioni corporee che determinino diminuzioni permanenti; in ambito penale oltre al reato di lesioni previsto dall’art. 582 c.p., suscettibile di applicazione anche aggravata nel caso in cui le “vittime” fossero dei minori, potrebbe essere chiamato in causa il nuovo art. 583 quinquies c.p. (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). Tuttavia, tra le leggi che non dovrebbero essere “ulteriormente” messe in discussione appaiono anche alcuni principi fondamentali che tutelano i diritti culturali e che regolano soprattutto l’applicazione del diritto penale come extrema ratio. A ben vedere, in un ipotetico caso concreto, la sovrapponibilità astratta tra l’esecuzione di segni rituali sui volti dei propri figli e la violazione di queste norme, potrebbe non essere più tanto scontata una volta che si sia accertata la funzionalità del contesto familiare di provenienza, che sia fatta luce sulle funzioni identitarie dei segni rituali e sul significato degli stessi nelle culture che li praticano, tra i quali non rientrano certamente la volontà di ledere, di menomare o “sfregiare” i volti dei propri figli ma piuttosto quella di renderli parte di una comunità e di “abbellirli”. La “diminuzione” dell’integrità fisica permanente non ammessa dall’art. 5 c.c. è tale solo se vista nella prospettiva dei gruppi maggioritari, che questi segni non li praticano, non di certo per chi ambisce ad averli al fine di identificarsi in un determinato gruppo culturale, talvolta anche prima dell’età adulta, come i minori Yoruba del caso inglese. Infatti, nella cultura maggioritaria i segni sul viso sono sempre stati visti come una menomazione, una vergogna, un elemento che intacca la bellezza e non sono ricollegati a elementi sacrali o di bellezza. Mancante sarebbe anche l’intenzionalità di ledere e dunque il dolo richiesto dalle fattispecie penali. In particolare, è bene operare delle precisazioni sulla fattispecie di cui all’art. 583 quinquies, di recente introduzione. Le circostanze in cui essa è stata emanata (L. 69 del 2019, denominata “Codice Rosso”), fanno emergere tra gli scopi principali della norma quella del contrasto alle azioni di sfregio, perpetrate con puro scopo di malvagità e purtroppo assai frequenti, soprattutto nei confronti del genere femminile (es. fenomeno del vitriolage). La recente giurisprudenza sulla norma in esame (G.U.P. Parma, sent. n. 786 del 7 dicembre 2021) ha specificato le nozioni di “sfregio” e “deformazione” contenute nella norma: lo sfregio permanente è segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l’immagine in senso estetico; la deformazione permanente è un’alterazione anatomica del viso, che ne modifichi profondamente la simmetria, tanto da causarne uno sfiguramento ridicolizzante e sgradevole (es. la mutilazione delle narici o la paresi facciale). Entrambi i casi fanno riferimento a vere e proprie azioni di ferimento, connotate da un intento esclusivamente lesivo e determinano la modificazione dell’armonia del viso, per questo non hanno niente a che vedere con dei segni rituali, apposti su adulti o minori per una questione identitaria e nella maggior parte delle volte con il consenso degli stessi. I tratti generati da questo rituale non sono “accidentali” ma misurati, precisi, volti a porsi in armonia con il viso dei soggetti piuttosto che a determinarne lo squilibrio, proprio perché atti a manifestare precisi significati e suscettibili di essere compresi dagli altri membri della comunità. Anche se si volesse paventare una violazione dell’ordine pubblico, del buon costume e della salute pubblica, come avvenuto ad esempio ancora in Inghilterra - non in tema di scarificazioni rituali ma in relazione ad altre modificazioni corporali estreme (Pegg, 2019) -, i diritti identitari potrebbero comunque prevalere: i segni rituali non sono soliti generare gravi patologie come altre modificazioni corporee sui minori addirittura ammesse dagli ordinamenti (ad esempio la circoncisione rituale maschile in alcuni casi; vedi voce Circoncisione maschile in questo Vademecum) e il loro impatto sul buon costume o sull’ordine pubblico non sarebbe diverso da quello generato da altre pratiche di modificazione corporea accettate, anche nei confronti di minorenni, come gli interventi di chirurgia plastica e le svariate tipologie di piercing e tatuaggi. Si tratta di una pratica culturale sicuramente difficile da accettare nella visione della cultura di maggioranza, in cui tutte le modificazioni corporee soprattutto se intervenute su parti del corpo molto esposte, come ad esempio il viso, hanno sempre avuto una connotazione negativa. Tale difficoltà non può però fondare da sola la punibilità di queste condotte o essere utilizzata per mettere in discussione l’adeguatezza di alcuni genitori stranieri, soprattutto una volta che si è accertata non solo la totale assenza di volontà lesiva ma al contrario la convinzione di agire da buon genitore, nell’esercizio del diritto e dovere di educazione e di trasmissione del proprio patrimonio culturale alla propria prole.
 
 

note
[1] “tu e gli altri che vengono in questo Paese dovete realizzare che la legge deve essere rispettata… Non può essere messa in discussione ulteriormente, per cui altri reati di questo tipo che intendono adempiere a tradizioni tribali della Nigeria o di altre parti dell’Africa… non potranno che sfociare in una condanna. Poiché questo è il primo caso di questo tipo … opererò con la massima indulgenza. Ma nessun altro deve aspettarsi di ricevere attenuanti. Gli altri (migranti) sono ora avvertiti”. ​

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